Sentenza del 10/08/2023 n. 2527/23 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Autotutela e liquidazione delle spese di giudizio

L’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. 546/1992, conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, non comporta l’automatismo della compensazione delle spese di giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia si è così conformata alla sentenza n. 274/05 della Corte costituzionale, con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, D. Lgs. 546/92, nella parte in cui prevedeva la compensazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.
Nel caso in esame il Collegio ha condannato l’Ufficio al pagamento delle spese di lite poiché ha ritenuto che il tardivo esercizio dell’annullamento in autotutela abbia comportato, per il contribuente, un aggravio di costi per la proposizione dei ricorsi, che non giustifica la compensazione delle spese.

Testo integrale della sentenza