Sentenza del 11/04/2022 n. 273/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Assoggettabilità ad IRPEF della borsa di studio “Master end Back”

In tema di assoggettabilità ad IRPEF delle borse di studio, l’erogazione dell’assegno “nella sua integrità”, prevista dall’art. 80 del regolamento UE n. 1083/2006, non va interpretata come erogazione esente da imposte, in quanto nessuna disposizione nazionale la prevede. Sulla base di tale principio, la CTR di Cagliari, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che l’individuazione dei redditi esenti da tassazione risponde al principio interpretativo “lex dixit quam voluit”. Pertanto, dal momento che il reddito percepito dal contribuente nell’ambito del programma “Master end Back” della Regione Sardegna non è compreso nell’elenco stilato dal MEF, comprensivo di tutte le tipologie di borse di studio erogate in Italia e per le quali è prevista l’esenzione dall’imposizione fiscale, tale borsa di studio è stata legittimamente assoggettata ad IRPEF.

Testo integrale della sentenza