Sentenza del 30/11/2022 n. 3225/22 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Applicazione del principio della soccombenza virtuale

Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”. Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado pugliese ha condannato l’ente impositore al pagamento in favore della società appellante delle spese di giudizio, poiché l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato è avvenuto successivamente alle “recenti pronunce di questa Corte e di quelle della Suprema Corte di Cassazione”.

Testo integrale della sentenza