Sentenza del 19/01/2021 n. 150/4 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Annullamento di sanzioni e interessi in caso di forza maggiore

Nel caso di crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti o di mancato incasso dei crediti vantati dalla società sussiste la forza maggiore. A sostegno di quanto sopra deciso il Collegio si riporta a due sentenze della Corte di Cassazione - n. 15176 del 3.4.2014 e n.37301 del 9.9.2014 - che hanno escluso la responsabilità penale per omessi versamenti dovuti a crisi di liquidità. La prima ha stabilito che:" non è punibile per mancato pagamento dell'IVA l'imprenditore che ha una crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti". La seconda pronuncia del giudice di legittimità, prendendo spunto dalla crisi finanziaria, ha chiarito che" in caso di crisi finanziaria, non scatta la condanna per l'omesso versamento dell'IVA quando l'imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco". Secondo la CTR pugliese il principio generale della forza maggiore deve ritenersi applicabile al caso di specie così come avvenuto, in fattispecie simili, con le sentenze della CTR Lazio n.158 del 20.6.2012 e n.540 del 12.7.2011. In base a queste ultime, infatti, le sanzioni per omesso versamento non possono essere irrogate in caso di impossibilità economica e  la mancanza provvisoria di liquidità costituisce causa di forza maggiore e consente l'annullamento di sanzioni ed interessi.

Testo integrale della sentenza