Sentenza del 17/06/2022 n. 725/1 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Agevolazioni fiscali prima casa e accorpamento di due immobili

In materia di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della prima casa possono riguardare anche l’immobile risultante dall’accorpamento di più unità acquistate contemporaneamente, purché le stesse siano destinate dall’acquirente a costituire un’unica abitazione. Ciò a condizione che l’alloggio così realizzato rientri per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dalla legge, nella tipologia degli alloggi “non di lusso”. Sulla base di tale principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 21614/2020; n. 17015/2019), la CTR anconetana ha rigettato l’appello della contribuente e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie il collegio ha evidenziato che l’intervento edilizio di fusione tra due appartamenti è classificabile, ordinariamente, come opera di straordinaria amministrazione e, in quanto tale, è subordinato alla presentazione di una comunicazione inizio lavori asseverata, che deve concludersi con la prova di avvenuta dichiarazione in catasto dello stato modificato. Inoltre, trattandosi della richiesta di un beneficio fiscale, spetta al contribuente che lo richiede l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge (Cass., n. 3600/2020) e la prova più idonea per vincere eventuali contestazioni dell’Ufficio, assente nel caso in esame, è proprio l’attestazione di avvenuta variazione catastale.

Testo integrale della sentenza