Ordinanza del 09/04/2018 n. 8618/6 - Corte di cassazione

Agevolazioni fiscali per i coltivatori diretti: è necessario il requisito soggettivo

Le agevolazioni fiscali destinate a imprenditori agricoli o coltivatori diretti che si impegnino a costituire un unico compendio immobiliare, a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento (art. 5-bis comma 2 del D.Lgs. n° 228/2001) si applicano solo in presenza del requisito soggettivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. La Suprema Corte, riferendosi anche ad altre proprie precedenti pronunce (Cass. sent. n° 28294/2013; Cass. ord. n° 10544/2017), ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ribadito che “la lettera della disposizione è nel senso della contestualità della sussistenza e dell’impegno a costituire compendio unico e di coltivarlo e condurlo in qualità di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale”. Una diversa lettura, proseguono i giudici, spianerebbe la strada a facili evasioni come nel caso di specie, in cui il controricorrente non ha neppure allegato di avere successivamente acquisito la qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

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