Sentenza del 16/09/2022 n. 6139/15 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Adempimenti doganali e responsabilità dello spedizioniere

Lo spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, par. 3, seconda proposizione, del Codice Doganale Comunitario. Tale fattispecie si realizza quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla redazione della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti. Nel caso di specie l’Ufficio ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la negligenza dello spedizioniere abbia contribuito in modo determinante alla sottofatturazione realizzatasi ai danni dell’erario. Infatti, l’appellante non ha collaborato con l’Autorità doganale di controllo nel fornire la documentazione inerente elementi fondamentali nella formazione della base imponibile e si è reso responsabile, attraverso la sua scarsa diligenza professionale, della dichiarazione doganale errata.

Testo integrale della sentenza