Sentenza del 22/06/2023 n. 586/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Accertamento societario ed interesse ad agire

L’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, in quanto privo dell’interesse concreto ed attuale ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Infatti, le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale l’attività svolta è imputabile direttamente ad esse. L’amministratore di fatto, invece, potrà impugnare solo gli atti di riscossione allo stesso notificati, in quanto potenzialmente lesivi della sua situazione patrimoniale. Sulla base di tali considerazioni, riconosciuti dai giudici di legittimità (Cass. 20/3/2019 n. 7763; Cass. 17/1/2013 n. 1100 e Cass. 26491 del 17/12/2014), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha confermato l’inammissibilità del ricorso, dichiarata in primo grado, per carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente.

Testo integrale della sentenza