Sentenza del 14/12/2021 n. 1036/3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accatastamento e impianti fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici non possano essere oggetto di autonomo accatastamento in quanto non sono unità immobiliari autonome, ma hanno natura di “bene immobile per connessione”. A questa conclusione è giunta la CTR piemontese nel dirimere, favorevolmente al contribuente, una controversia sorta su di un accatastamento di ufficio per un impianto fotovoltaico posto sulla copertura di un fabbricato industriale. Spiegano i giudici che in base alla Circolare 39/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate "Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realiizate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio Urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”. Nel caso di specie va, dunque, accolta la tesi del contribuente e annullato l’atto di accatastamento impugnato che aveva attribuito all’impianto fotovoltaico la categoria di opificio industriale.

Testo integrale della sentenza