Sentenza del 03/10/2022 n. 210/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia

Accatastamento degli immobili strumentali all’attività di interporto

Gli immobili strumentali all’attività di interporto sono privi di autonomia reddituale. Essi, pertanto, sono classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e non nella categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). Sulla base di tale principio, la Corte di Giustizia di secondo grado del Friuli Venezia Giulia ha respinto l’appello dell’Ufficio, sostenendo che la temporanea inutilizzazione dei binari siti nell’area dell’interporto, non ne fa venire meno la natura di infrastruttura dedicata al trasporto intermodale. Nel caso di specie, il collegio ha confermato la natura di interporto dell’area oggetto di causa richiamando una delibera dell’Autorità di regolazione del Trasporti (n. 38/2020) e un provvedimento del Ministero dell’ambiente, dai quali emerge che l’area in questione è un comprensorio ferroviario correlato all’attività portuale. Inoltre, i giudici di seconde cure hanno ricordato due precedenti sentenze, la prima nella quale è stato affermato che le strutture funzionali alla complessa gestione e attività dell’interporto sono privi di autonomia reddituale (C.T.R FVG n. 75/2019); la seconda, emessa dalla C.T.P. di Udine con la quale si è affermato che il termine "stazione", contenuto nella definizione della categoria catastale "E/1", non si riferisce esclusivamente alla stazione di proprietà della R.F.I. S.p.A., ma è utilizzabile anche per gli interporti dove avviene lo scambio delle merci tra le modalità di trasporto.

Testo integrale della sentenza