Sentenza del 02/09/2022 n. 546/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sez. Stacc. di Pescara

Abuso del diritto e prova dell’elusione

In presenza di una sequenza artificiosa di operazioni negoziali che, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, è realizzata al fine di eludere l'imposizione e sia priva di sostanza commerciale ed economica ricorre l'abuso del diritto. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" degli atti negoziali che sono poste in essere, poiché se queste ultime risultano giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, il rischio della pratica abusiva è minore o del tutto carente. Al contrario, ove tali operazioni riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In conclusione, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato. Alla luce di tali considerazioni, recentemente elaborate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21758 del 2021 la CTR abruzzese ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’operazione di finanziamento su cui verte il contenzioso era assistita da una valida ragione economica, giustificabile in base alla pratica, comune tra società infragruppo, che l’una finanzi l’altra.

Testo integrale della sentenza