Spese di lite

Ai fini del recupero delle spese di lite eventualmente liquidate a favore del contribuente, si applica la disciplina di cui all'articolo 69, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n° 546/1992, in base alla quale "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive".
In caso di mancata esecuzione, il contribuente ha la possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'articolo 70 del D. Lgs. n° 546/1992, che - in ordine alle spese di giudizio e indipendentemente dal relativo importo - compete alla Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica.
Nell’ipotesi, invece, di liquidazione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, degli altri enti impositori, degli agenti e dei concessionari privati della riscossione, qualora assistiti da propri dipendenti, il comma 2-sexies dell'articolo 15 del D. Lgs. n° 546/1992 contiene una disposizione di favore per il contribuente. Infatti, il predetto comma dispone che la riscossione delle somme liquidate a favore dei soggetti di cui sopra, avviene - mediante iscrizione a ruolo - soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Infine, nel caso di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell’ente impositore, al fine di consentire al professionista il recupero delle stesse, la segreteria della Corte provvede al rilascio della sentenza munita di formula esecutiva successivamente al passaggio in giudicato della stessa.