Sospensione feriale

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto  (art. 1 della L. n° 742/1969, così come modificato dall'art. 16 del D. L. n° 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l'inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo (art. 40, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992).