Sentenza
La sentenza è l'atto conclusivo del processo tributario. È pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana (art. 36, D. Lgs. n° 546/92). Essa deve contenere:
- l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- la breve esposizione dello svolgimento del processo;
- le richieste delle parti;
- la sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
- il dispositivo.
La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. La mancata sottoscrizione ne comporta la nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria giudica nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte.
La sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Corte, entro trenta giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è certificato dal segretario, con apposizione sulla sentenza della propria firma e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito.
Con l'introduzione del PTT è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche le copie dei provvedimenti del Giudice in esenzione del pagamento dei diritti di copia semplice (Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019 - PDF 779 KB).
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A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2020, del Decreto del Direttore Generale delle Finanze (PDF - 879 KB) che disciplina le regole tecniche-operative previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 23 dicembre 2013, n. 163, è data la possibilità ai giudici tributari di redigere il provvedimento giurisdizionale digitale per i contenziosi depositati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la Regionale del Lazio (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e di secondo grado del Lazio), all’esito dello svolgimento delle relative udienze di trattazione fissate a decorrere dal 1° dicembre 2020. Per le restanti Corti, la redazione della sentenza digitale è prevista dal 1° giugno 2021.
Si evidenzia che con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, presso tutte le Corti di Giustizia Tributaria, è consentito agli ausiliari del giudice ex articolo 7, comma 2 del D. Lgs. n. 546/92, il deposito telematico degli atti di competenza.