Pagamento del tributo in pendenza di giudizio

Gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo graado sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta (art. 68, D. Lgs. n° 546/1992). Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

  1. per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
  2. per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
  4. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione;

Gli importi anzidetti vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.