Esecuzione della sentenza

L’art. 67-bis del D. Lgs. n° 546/1992 stabilisce stabilisce l’immediata esecutività delle sentenze di primo e secondo grado.

I successivi artt. 68 e 69 del D. Lgs. n° 546/1992 dispongono che l’esecuzione delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente è effettuata con l’esperimento del giudizio di ottemperanza, pur distinguendo le seguenti ipotesi:

  1. Esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente: restituzione delle somme versate a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (art. 68, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992). In caso di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto definito dalla sentenza, unitamente agli interessi previsti per legge, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della stessa. L’inosservanza di quanto sopra legittima il contribuente, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n° 546/1992, ad esperire l’ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
  2. Esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente: restituzione delle somme versate in carenza di una causa solvendi ed esecuzione delle sentenze sulle liti catastali (art. 69, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992).

Le sentenze di condanna al pagamento di somme versate indebitamente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali di cui all’art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. La restituzione deve essere eseguita entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia. Quest’ultima, disciplinata dal regolamento di attuazione del comma 2 dell’art. 69 del D. Lgs. n° 546/1992, introdotto con il decreto ministeriale n° 22 del 06/02/2017 ed entrato in vigore il 28/03/2017, può essere disposta dal giudice in caso di pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni di solvibilità dell’istante. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio. L’inosservanza di quanto sopra legittima il contribuente, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n° 546/1992, ad esperire il rimedio dell’ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, dinanzi  alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.