Ricorso per ottemperanza

I presupposti per esperire il giudizio di ottemperanza (art. 70, D. Lgs. n° 546/1992) sono:

  1. l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario;
  2. una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'ufficio soccombente (es.: rimborso, riconoscimento di un beneficio, correzione delle risultanze catastali).

Sul punto si precisa che, nonostante il tenore letterale dell’art. 70 del D. Lgs. n° 546/1992 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza,  il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt. 67, 68 e 69 del D. Lgs. n° 546/1992.

Il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza,  se rimasta inappellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso.
In ogni altro caso la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Il ricorso deve essere indirizzato al presidente della Corte competente, deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato. Il ricorso, sottoscritto dal difensore tecnico abilitato (art. 12, D. Lgs. n° 546/1992), deve essere inoltre depositato, in doppio originale,  alla segreteria della Corte competente. Quest’ultima cura la comunicazione di uno dei due originali  all'Ufficio inadempiente, il quale, entro il termine di venti giorni, può trasmettere alla Corte le proprie osservazioni, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento. Scaduto il predetto termine, il presidente della Corte assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza e dunque il presidente fissa, non oltre novanta giorni dal deposito, la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio,  che sarà comunicata alle parti, a cura della segreteria, almeno dieci giorni liberi prima. Nell'udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo dell'ufficio che li ha omessi, conformandosi alle forme amministrative per essi prescritti, agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e alla relativa motivazione.
La trattazione della controversia avviene sempre in camera di consiglio. Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta nella persona di un esperto della materia oggetto di contenzioso, definendone i poteri nell’atto di nomina, e fissando un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi.
Il giudizio di ottemperanza viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza.

Le competenze del giudice monocratico sono in materia di (art. 70, comma 10-bis, D. Lgs. n° 546/1992):

  1. pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro;
  2. pagamento delle spese di giudizio.

Si precisa, inoltre, che le modifiche apportate dal D. Lgs. n° 156/2015 alla disciplina del processo tributario di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, eliminando il riferimento all’applicabilità in via sussidiaria delle disposizioni del codice di procedura civile, prevedono il giudizio di ottemperanza, nell’attuale formulazione di cui all’art. 70 del D. Lgs. n° 546/1992, quale unico rimedio esperibile in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie, ancorché non definitive.

Per attivare il giudizio di ottemperanza non è necessario il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva, salvo per i due casi di seguito elencati ed individuati dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 10 marzo 2018:

  1. esecuzione del decreto di liquidazione del CTU, adottato in pendenza di giudizio;
  2. esecuzione della sentenza a favore dell’avvocato antistatario ovvero nell'ipotesi in cui il giudice, nel dispositivo della sentenza, abbia espressamente liquidato le spese di giustizia ex art. 15 del D. Lgs. n° 546/1992 a favore dell’ente impositore/agente della riscossione, con distrazione delle somme dovute in favore del difensore antistatario.