Requisiti del ricorso

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l’indicazione (art. 18 del D. Lgs. n°  546/1992 e art. 14, comma 3-bis,  D.P.R. n° 115/2002):

  1. della Corte cui è diretto;
  2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  5. dei motivi.

Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'articolo 12 del medesimo D. Lgs. n° 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale).

Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L’art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992.

Con l’introduzione dell’art. 17 ter del D. Lgs. n° 546/1992 , la norma richiede l’esposizione del ricorso in modo chiaro e sintetico per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 (art. 1, comma 1, lett. h del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220), il cui mancato rispetto avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice (art. 15, comma 2 nonies D. Lgs. n° 546/1992).

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, il nuovo comma 6 bis dell’art. 14 del D. Lgs. n° 546/1992 stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti (art. 1, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n° 220/2023).