Requisiti del ricorso

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l’indicazione (art 18, D. Lgs. n°  546/1992 e art. 14, comma 3 bis,  D.P.R. n° 115/2002):

  1. della Corte cui è diretto;
  2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  5. dei motivi;

Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'articolo 12 del medesimo D. Lgs. n° 546/92, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L’art. 47 del D. Lgs. n° 546/92 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92.