Proposizione del ricorso
Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 18, D. Lgs. n° 546/92).
Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19, D. Lgs. n° 546/92):
- l'avviso di accertamento del tributo;
- l'avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento (*);
- l'avviso di mora;
- l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;
- il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;
- gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.
Reclamo e mediazione
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92).
L’istituto del reclamo/mediazione si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300 e dagli Enti locali (art. 9, D. Lgs. 156/2015). Si applica inoltre, in quanto compatibili, anche agli atti emessi dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97.
L’istituto non si applica alle controversie di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle in materia catastale, di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo) e alle controversie di cui all’art. 47 bis, relative al recupero degli aiuti di Stato.
L’istanza di reclamo/mediazione, se non diversamente specificato nell’atto impugnato, va inoltrato alla Direzione dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, più in generale all’ente che ha emanato l’atto o ha omesso quello richiesto. La proposizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto da impugnare, o novanta giorni dal rifiuto tacito dell’atto richiesto. La descritta procedura amministrativa, volta alla composizione della lite, costituisce condizione di procedibilità del ricorso, che diviene esperibile decorsi novanta giorni fissati per la conclusione della stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. E’ espressamente prevista l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto).
In seguito all’ esame istruttorio dell’istanza di reclamo/mediazione, l’ente interessato può:
- ritenere la proposta di mediazione completa nell’ammontare della pretesa e, per l’effetto accogliere l’istanza del ricorrente, invitando quest’ultimo a sottoscrivere l’accordo di mediazione senza formalità;
- ritenere non accoglibile il reclamo in tutto o in parte; in tal caso la procedura può concludersi con un provvedimento motivato espresso di rigetto ovvero con un silenzio-rifiuto che si perfeziona decorsi novanta giorni dalla presentazione del reclamo. Nell’ipotesi di provvedimento espresso di diniego o di accoglimento parziale, il ricorrente può accettare la decisione della controparte oppure decidere di costituirsi in giudizio dinanzi al giudice tributario. La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsti per la definizione della procedura di reclamo-mediazione, anche se il provvedimento di rigetto del reclamo-mediazione è notificato al contribuente prima dei predetti 90 giorni (Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 17 bis D. Lgs. n. 546/92 ad opera dell’art. 4 comma 1 lett. e) della legge 130/2022, a partire dai ricorsi notificati il 16 settembre 2022, nelle ipotesi di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5 del citato l’art. 17-bis, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
(*)
Per quanto riguarda la proposizione del ricorso avverso il ruolo e la cartella di pagamento si segnala il nuovo comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973, introdotto nell’ordinamento con l’art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021 (cd. decreto fiscale) convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale ha stabilito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo nonché alcuni limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. In particolare, la novella legislativa dispone al primo periodo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento). Il secondo periodo, invece, chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per:
- la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
- la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.