Proposizione del ricorso

Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 18 del D. Lgs. n° 546/1992).

Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19 del D. Lgs. n° 546/1992):

1) l'avviso di accertamento del tributo;

2) l'avviso di liquidazione del tributo;

3) il provvedimento che irroga le sanzioni;

4) il ruolo e la cartella di pagamento; *

5) l'avviso di mora;

6) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;

7) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;

8) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;

9) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

10) il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

11) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria;

12) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10 quater, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela di cui all’art. 10 quinquies della medesima legge (art. 1, comma 1, lett. i del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220).

*Per quanto riguarda la proposizione del ricorso avverso il ruolo e la cartella di pagamento si segnala il comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973 il quale ha stabilito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo nonché alcuni limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. In particolare, la norma dispone al primo periodo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento). Il secondo periodo, invece, chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per:

  • la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
  • la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602);
  • la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 

Reclamo e mediazione

L’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220 ha stabilito l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall’art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024. 

Per i giudizi instaurati fino al 3 gennaio 2024 relativi a controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992 (cfr. Comunicato Stampa del MEF n° 13 del 22/01/2024 (link: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2024/Abrogazione-dellistituto-del-reclamo-mediazione/). 

Pertanto, questi ricorsi producono anche gli effetti di un reclamo e possono contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/1992).