Modalita’ di presentazione del ricorso

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro  sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o  di silenzio-rigetto all’istanza di autotutela cd. obbligatoria (art. 10 quater, comma  della legge 27 luglio 2000, n° 212), può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione o dall'istanza (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992).

La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.

Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992.

Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell’articolo 16 bis, prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992.
Ne deriva che anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024. 

L'indicazione dell'indirizzo  PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992).

Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994, n° 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n° 119/2018).

Nello specifico il citato articolo 9 comma 1 bis della L. 53/1994 prevede che, in questi casi l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, sussiste l’obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria (art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 220/2023). La stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Le notifiche "analogiche", invece, sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992 anche nei casi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte; qualora l’indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16-bis, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992).

In tali ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137  e seguenti c.p.c. (art. 16, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992) o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore (art. 16, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992).