Misure cautelari

L'Amministrazione finanziaria, sulla base del combinato disposto dell’art. 27, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n° 185, e dell’art. 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472,  può chiedere, con apposita istanza indirizzata al presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente, l’applicazione di misure cautelari, a garanzia dei crediti che vanta nei confronti dei contribuenti.

Il D.L. 23 ottobre 2018, n° 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n° 136, modificando il citato articolo 22 del D. Lgs. n° 472/1997 con l’introduzione del comma 1-bis, ha disposto che l’istanza per l’applicazione delle misure cautelari può essere inoltrata anche dal comandante provinciale della Guardia di finanza per i  processi verbali di constatazione. L’istanza è presentata alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, la quale provvede ad esaminarla e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorsi venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di misure cautelari:

  1. l’ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido;
  2. il sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

I presupposti per la presentazione dell’istanza sono:

  1. l’emanazione e la necessaria notifica di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione, di un processo verbale di constatazione;
  2. il fondato pericolo di perdere il proprio credito da parte dell’amministrazione finanziaria.

L'istanza, motivata e redatta in forma scritta, deve contenere:

  1. l'indicazione del titolo in base al quale si procede, la somma per la quale si intende procedere, l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si basa la sostenibilità della pretesa tributaria (fumus boni iuris) e di quelli su cui si fonda il timore di perdere la garanzia del proprio credito (periculum in mora), l’indicazione dei beni o diritti oggetto del provvedimento richiesto;
  2.  la specie di misura cautelare che si richiede.

L'istanza deve essere notificata alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente della Corte di Giustizia Tributaria adita, decorso il predetto termine di venti giorni, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La Corte decide con sentenza.

Qualora dalla convocazione della controparte possa derivare un pregiudizio nell’attuazione del provvedimento richiesto, il presidente provvede con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Nel decreto fissa altresì la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni, concedendo all’istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. La Corte di Giustizia Tributaria emana una ordinanza con cui conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Al fine di evitare, anche in parte, l’applicazione della misura cautelare, la parte interessata può prestare idonea garanzia, nella forma della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

Il provvedimento che dispone una misura cautelare perde efficacia:

  1. se non eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione;
  2. se, nel termine di centoventi giorni dalla sua adozione, non viene notificato un atto impositivo, un atto di contestazione o di irrogazione.  A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi:
    • la misura cautelare richiesta è pronunciata sulla base di un processo verbale di constatazione cui non faccia seguito la notifica dell’atto di contestazione entro il termine di centoventi giorni;
    • la misura cautelare richiesta è pronunciata sulla base di un atto di contestazione contro il quale il contribuente abbia presentato entro sessanta giorni delle deduzioni difensive e, entro un termine di centoventi giorni dall’adozione della misura cautelare stessa, non faccia seguito la notifica di un atto di irrogazione delle sanzioni;
    • la misura cautelare richiesta è pronunciata sulla base di un atto di contestazione non immediatamente impugnato, ed entro i successivi centoventi giorni dalla notifica non faccia seguito la notifica di un atto di irrogazione delle sanzioni;
  3. se viene emessa sentenza che accoglie il ricorso proposto contro l’atto impositivo, l’atto di contestazione o di irrogazione, anche se non passata in giudicato.

La sentenza è titolo per la cancellazione dell’ipoteca ed è disposta dal giudice che l’ha pronunciata, salvo l’ipotesi di pronuncia della Corte di Cassazione, in cui è competente il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione.