Giurisdizione

La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado (D. Lgs. n° 545/1992 e D. Lgs n° 546/1992.

Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia e sono suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado grado sono istituite presso ciascun capoluogo di regione.

Sono oggetto di giurisdizione tributaria:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/1992);
  • le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992);
  • le controversie attinenti all'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992);
  • in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 3, D. Lgs. n° 546/1992).

Sono espressamente escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.