Fissazione della data di trattazione e nomina del relatore

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell’art. art. 27, del D. Lgs. n° 546/1992, dichiara con decreto, soggetto a reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria:

  1. l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;

  2. la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti;

Qualora non ravvisi i presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di cui sopra, il presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore (art. 30, D. Lgs. n° 546/1992). La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza (art. 33, D. Lgs. n° 546/1992).