Discussione della causa

La discussione della causa avviene in Camera di Consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.
Trattazione in camera di consiglio e attività difensiva
La discussione del ricorso in Camera di Consiglio è esercitata dalle parti osservando, a pena di decadenza, i seguenti termini:
- 20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti
- 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative
- 5 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare brevi repliche scritte
Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige il processo verbale (art. 33, D. Lgs. n° 546/92).
Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio (art. 35, D. Lgs. n° 546/92). La decisione è presa a maggioranza dei voti.
Ai fini della decisione, si segnala che l’articolo 7 del D. Lgs. n. 546/92 riconosce alle Corti di giustizia tributaria nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, poteri istruttori presso gli uffici impositori e di avvalersi della competenza di tecnici dell’amministrazione dello Stato, enti pubblici e anche della Guardia di finanza.
Inoltre, solo a partire dai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, la Corte di giustizia tributaria, fermo restando la non ammissione del giuramento, ove lo ritenga necessario e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis del c.p.c. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale (art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 546/92 così come modificato dall’art. 4, lett. c) della Legge 31 agosto 2022, n. 130).
Da rilevare, infine, che dalla stessa data con la previsione del comma 5 bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 (v. art. 7 della Legge n. 130/2022), l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di provare in giudizio le violazioni tributarie contenute nell’atto impugnato. Ne deriva che Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Mentre, spetta al contribuente dimostrare le ragioni nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di rimborso delle imposte che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Trattazione in pubblica udienza e attività difensiva
La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, e da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa (art. 34, D. Lgs. n° 546/92).
Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:
- 20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti
- 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative
A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.
All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Subito dopo il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Il segretario redige il processo verbale.
All'udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo.
Si evidenzia che dal 16 novembre 2020, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 285 del decreto direttoriale che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto, sono state attuate le diposizioni contenute nell’articolo 16, comma 4 del D. L. n° 119/2018 come modificato dall’art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Per maggiori dettagli consultare la pagina dedicata all'Udienza a Distanza.
Si rende comunque noto che per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023 le udienze di cui all’art. 34 del D. Lgs. 546/92 tenute dalla Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica e quelle relative alla sospensione degli atti impugnati di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 546/92 si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale (art. 4, comma 4, della legge 130/2022).