Diritti di copia

Durante il giudizio le parti possono avere necessità di acquisire copie dei vari atti del fascicolo processuale. Per ottenere le copie occorre presentare specifica istanza tramite i moduli previsti.
Possono essere richiesti i seguenti tipi di copie della sentenza:
- Semplice, uso studio
- Semplice, uso appello
- Conforme - Autentica, per tutti gli altri usi consentiti dalla legge
- Con formula esecutiva, per processo di esecuzione esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente (cfr. Ricorso per ottemperanza).
Per ulteriore approfondimento in materia di diritti di copia si possono consultare:
- Il Decreto Legge n° 43 del 26 aprile 2013 convertito con Legge n° 71 del 24 giugno 2013, art. 7-bis, comma 3, in cui sono state rideterminate le misure dell'imposta fissa di bollo;
- La Direttiva 2/Dipartimento delle Finanze - DGT del 14 dicembre 2012, in cui sono stati forniti chiarimenti sul contributo unificato e l'imposta di bollo;
- La Circolare n° 2 del Dipartimento delle Finanze del 26 marzo 2012, in cui sono stati forniti chiarimenti sulle disposizione contenute nel decreto legge n° 43;
- Il Decreto ministeriale - Ministero Economia e Finanze - del 27 dicembre 2011, in cui sono state determinate le spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario;
- La Circolare n° 1 del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2011, relativa all'introduzione del contributo unificato nel processo tributario;
- Il Decreto ministeriale - Ministero delle Finanze - del 1 ottobre 1996, in cui viene disciplinato il costo per il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli.
Si veda la tabella (PDF - 72 KB) per verificare l'entità del pagamento a cui la copia richiesta è assoggettata.