Difesa delle parti - Assistenza tecnica

L’art. 12 D. Lgs. n° 546/92, dispone l’obbligo dell’assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997. L’obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell’art. 12, la disciplina dell’art. 182 c.p.c.

L’incarico deve essere conferito:

  1. con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  2. in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell’autografia della sottoscrizione;
  3. oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Possono essere abilitati all’assistenza tecnica le categorie di soggetti che di seguito si specificano.

  • se iscritti nei relativi albi professionali: gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro;
  • se iscritti nell’elenco tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna categoria, a titolo esemplificativo:  gli impiegati delle carriere dirigenziale; gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza; i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate; i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza. L’elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2019, sentito il Ministero della giustizia, congiuntamente alla determinazione delle ipotesi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
  • se iscritti nei relativi albi professionali, e per le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo di una particella e la consistenza, il classamento delle unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari.
  • se iscritti nel relativo albo e per le controversie relative ai tributi doganali: gli spedizionieri doganali.

I soggetti di cui sopra possono stare in giudizio personalmente limitatamente alle controversie rientranti nell’ambito della loro attività.