Costituzione in giudizio del resistente

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le  disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163 e dai successivi decreti attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso.

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi. Il giudice tributario può tuttavia autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

L’obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro (articolo 16-bis, comma 3-bis, del D. Lgs. n° 546/1992), per cui la costituzione in giudizio per tali soggetti avviene mediante il deposito, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni. Tuttavia, qualora intendano avvalersi della modalità telematica, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT. 

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, vige l’obbligo di costituzione telematica anche per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica.

L’art. 25-bis del D. Lgs. n° 546/1992, attribuisce sia al difensore del contribuente sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il difensore ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria (art. 1, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n° 220/23). La stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Nel giudizio di appello, la parte resistente (contribuente o ente impositore) deve costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti per il primo grado, depositando le relative controdeduzioni (art. 54 del D. Lgs. n° 546/1992).

Con l’introduzione del comma 4 bis nell’art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la violazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 16 bis e delle vigenti norme tecniche del processo tributario non costituiranno causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice (art. 1, comma 1, lett. g), n° 4), D. Lgs. 30.12.2023 n° 220).