Controlli sulla regolarità del versamento

Rientra nella competenza degli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria la verifica della regolarità del versamento del contributo unificato tributario.
I predetti Uffici, ai sensi degli artt. 16 e 248 del D.P.R. n° 115/2002, in caso di omesso pagamento o di non corrispondenza dell'importo versato al quantum dovuto, provvedono a notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) al difensore l'invito al pagamento delle somme dovute, assegnando il termine di un mese per l'adempimento. Se il termine cade il sabato o in un giorno festivo il versamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.L. n° 70/2011.
Nell'invito al pagamento è anche precisato che in caso di mancato pagamento si provvederà ad  iscrivere a ruolo tali importi per la riscossione coattiva degli stessi.
In caso di ritardato o di omesso pagamento gli Uffici, ai sensi dell’art. 16, commi 1-bis, e 248, comma 1, del sopra citato D.P.R., procederanno altresì all'irrogazione, mediante iscrizione a ruolo, di una sanzione il cui importo varia in relazione ai giorni di ritardo e precisamente:

  • 33% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga oltre il termine assegnato ma entro sessanta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento;
  • 150% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga tra il sessantunesimo giorno e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
  • 200% del contributo dovuto  qualora il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento ovvero in caso di omesso pagamento.

Coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio non devono pagare il contributo unificato.

Il contributo unificato tributario è aumentato della metà ove il difensore non indichi nel ricorso/appello il proprio indirizzo di PEC ovvero la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale.

Qualora nelle conclusioni del  ricorso/appello non sia indicato il valore della controversia, come previsto dall'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n° 115/2002, gli Uffici provvedono a determinare in euro 1.500 l'importo del contributo unificato tributario dovuto presumendo la lite di valore superiore a euro 200.000, ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello stesso D.P.R. n° 115/2002.

Tali omissioni possono essere sanate tramite la produzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, di un atto separato debitamente datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte, che rechi le suddette indicazioni (PEC difensore, codice fiscale della parte e valore della lite).

L'obbligo dell'indicazione della PEC viene meno, ovviamente, quando la parte ricorrente si difende in proprio.

A tal proposito, si fa presente che, a decorrere dal 25 giugno 2014, nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di PEC non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

A seguito dell'invito, per omesso o insufficiente pagamento, il contributo unificato tributario deve essere versato esclusivamente mediante il modello F23, indicando:

  • il codice ufficio della Corte di Giustizia Tributaria, (da reperire nella sezione dedicata a ogni Corte di Giustizia Tributaria di questo Portale)
  • il codice tributo 172T "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - interessi - Art. 16, c. 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115";
  • il codice tributo 173T "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115";
  • il codice tributo 174T "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - sanzione - Art. 16, c. 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115";
  • il codice tributo 667T per le spese di notifica e di spedizione.

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria, già Dipartimento delle Finanze, in merito alla materia del Contributo Unificato Tributario, ha diramato le seguenti istruzioni: