Competenza

La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992, a seguito della sentenza n° 44/2016 (GU n° 10 del 9/3/2016) della Corte Costituzionale è stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell’ente locale concedente e dell’ente locale impositore.

Attualmente, dunque, la competenza per territorio è così individuata:  

  1. per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
  2. per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Quanto alla competenza per valore, ai sensi dell’art. 4-bis del D. Lgs. n° 546/1992, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado decidono, in composizione monocratica, tutte le controversie di valore fino a 5.000,00 euro, escluse quelle di valore indeterminabile.

Per valore della lite, si intende quello al netto delle sanzioni ed interessi (v. art. 12, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992) e si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

Inoltre, il giudice monocratico, ai sensi dell’art. 70, comma 10-bis, D. Lgs. n° 546/1992, conosce delle controversie in materia di:

  • pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro;
  • pagamento delle spese di giudizio.