Competenza

La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n° 546/92 , riformato ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n° 156/2015, a seguito della sentenza n° 44/2016 (GU n° 10 del 9/3/2016), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della precedente formulazione del comma 1. Ai fini dell’individuazione della Corte di Giustizia Tributaria competente, la pronuncia ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell’ente locale concedente e dell’ente locale impositore,

Attualmente dunque la competenza per territorio è così individuata:  

  1. per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
  2. per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

I procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione Tributaria Centrale,  proseguono dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (art. 12 delle disp. trans. del D. Lgs. n° 156/2015).

Quanto alla competenza per materia, l’art. 4, comma 1  lett. b) della Legge 31 agosto 2022, n. 130, ha previsto  per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023 che le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono, in composizione monocratica, tutte le controversie di valore fino a 3000,00 euro, escluse quelle di valore indeterminabile (art. 4-bis del D. Lgs. n. 546/92). Per valore della lite, si intende quello al netto delle sanzioni ed interessi (v. art. 12, comma 2 D. Lgs. n. 546/92) e si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

Si ricorda che prima di tale data le competenze del giudice monocratico sono definite esclusivamente dall’art. 70, comma 10 bis, D. Lgs. n° 546/1992, ovvero nelle ipotesi di:

  1. pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro;
  2. pagamento delle spese di giudizio.