Sentenza del 03/11/2017 n. 2358/6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Violazione del diritto di difesa dell’obbligato solidale escusso a notevole distanza di tempo dal periodo d’imposta

La notifica dell’intimazione di pagamento all’obbligato solidale, escusso dall’amministrazione erariale a notevole distanza di tempo dal periodo d’imposta cui si riferisce il proprio credito, nonchè a notevole distanza di tempo dalla data dell’accertamento, dalla data di cessazione del rapporto societario e da quella di estinzione della stessa società, viola il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. I giudici fiorentini, rifacendosi alla sentenza della corte di Cassazione n. 27189 del 22 dicembre 2014 ed alla norma prevista all’art. 6 dello Statuto del contribuente, hanno così ribaltato l’esito di primo grado ed accolto l’appello del contribuente socio di una società estinta da molti anni. Nel caso di specie, infatti, il socio appellante aveva ricevuto intimazione di pagamento a distanza di 12 anni da quando aveva abbandonato la propria carica di socio della società contribuente e mai gli erano stati notificati gli avvisi di accertamento e le cartelle emesse nei confronti della società.

Testo integrale della sentenza