Sentenza del 10/03/2020 n. 1272/2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Valutazione dell’effettiva capacità contributiva nell’accertamento sintetico

Ai fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, l’effettiva capacità contributiva del contribuente va valutata non solo sulla base della mera proprietà o provenienza dei beni ma tenendo in considerazione anche la necessaria attitudine al sostenimento di spese congrue per la loro manutenzione (ex multis Cassazione, sentenza n. 7408/2011). In base a tali premesse, la CTR del Lazio accoglie l’appello avverso la pronuncia di primo grado, ribadendo che non rilevano solo le modalità con cui i beni sono stati acquisiti al patrimonio, nel caso di specie a titolo successorio, bensì le spese sostenute per il mantenimento e la gestione dei medesimi, tali da evidenziare l’esistenza di redditi occultati all’Erario. Sulla legittimità dell’atto impositivo, inoltre, la CTR precisa che la firma apposta dal delegato funzionario in calce ne sancisce sempre e comunque la piena validità ed efficacia (Cassazione, sentenza n. 13512/2011). 

Testo integrale della sentenza