Sentenza del 06/06/2017 n. 5198/18 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Valore presuntivo dei prelevamenti bancari ai fini dell’accertamento

“In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari del reddito d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti” (Cass. n. 1519/2017). La CTR campana, riprendendo tale recente principio enunciato dalla Suprema Corte respinge l’appello del contribuente che aveva presentato ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori compensi professionali derivanti dalla somma dei prelevamenti e dei versamenti risultanti dai conti correnti bancari, escludendo dai suddetti compensi i prelevamenti.

Testo integrale della sentenza