Sentenza del 25/01/2021 n. 92/5 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Valore di semplice perizia delle stime dell’Ufficio del Territorio

Le stime dell’Ufficio del Territorio hanno il valore di una semplice perizia di parte. Il giudice investito della relativa impugnazione non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo, poiché deve verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed è altresì tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento (Cass. 12022/2020). È questo l’insegnamento della Suprema Corte, applicato dai Giudici della Commissione Tributaria della Regione Toscana, i quali si sono pronunciati in favore del contribuente, ribaltando quanto deciso dai giudici di primo grado. La Suprema Corte ha, infatti, sottolineato che è vero che la valutazione non si può ritenere inattendibile solo perché proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione Finanziaria, ma è anche vero deve esserne valutata l’idoneità a sorreggere la pretesa tributaria. Nel caso di specie, il metodo di valutazione, adottato dall’Ufficio per la determinazione dell’avviamento commerciale, era la risultante di un metodo empirico-indiretto che teneva conto delle specifiche realtà, considerato anche alla luce della più complessa operazione di compravendita in cui l’azienda verificata si inseriva.

Testo integrale della sentenza