Sentenza del 14/02/2020 n. 833/9 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Validità in appello dell’atto attestante la delega di firma

La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è idonea a consentire “ex post” la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. Tale delega, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1 del D.p.r. 600/1973,  è una delega di firma e non di funzioni, per cui il relativo provvedimento può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita. Alla luce di tale ragionamento, recentemente espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 8814/2019, la CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo aveva, infatti, prodotto soltanto in appello la documentazione comprovante la delega al funzionario firmatario dell’avviso di accertamento impugnato.

Testo integrale della sentenza