Sentenza del 23/01/2019 n. 70/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Validità delle firme digitali con estensioni “.pdf” e “.p7m”

Le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Alla luce di tale principio, enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10266 del 27/04/2018, la CTR abruzzese ha confermato l’esito del giudizio di primo grado e ha rigettato l’appello del contribuente. Quest’ultimo aveva, infatti, rilevato l’irregolarità delle notifiche degli atti impugnati, effettuate a mezzo PEC. Nel caso in esame il contribuente aveva erroneamente sostenuto che i file in formato “pdf”, utilizzati per la notificazione, non contenevano l’estensione “.p7m” necessarie ai fini della regolarità della notificazione.

Testo integrale della sentenza