Ordinanza del 24/10/2019 n. 27298/5 - Corte di cassazione

Validità della procura ad litem nel contenzioso tributario

La Cassazione, sulla base di principi già richiamati in altre sentenze, (da ultimo Cass.  21/06/2018, n. 16372)afferma che anche nel processo tributario, in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, la procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad «ogni fase del giudizio», in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83, comma 4, C.p.c.. In altri termini, se il conferimento in primo grado della procura alle liti avviene mediante frasi generiche come «nella presente procedura» o «nel presente giudizio» (processo, controversia etc.)senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio che si articola in più gradi (cfr.  Cass. SSUU. n. 5528 del 17/05/1991).

Testo integrale dell'ordinanza