Sentenza del 13/11/2017 n. 2384/2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Validità della notifica telematica in secondo grado

La notifica dell’appello a mezzo PEC è ammissibile anche quando il processo sia stato instaurato in primo grado con modalità cartacea. La CTR toscana ha così deciso sull’eccezione di inammissibilità dell’appello con la quale il contribuente appellato rivendicava la violazione dell’art. 58 del D.Lgs. n° 546/1992, seguita alla notifica a mezzo PEC effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

Testo integrale della sentenza