Sentenza del 26/08/2016 n. 534/6 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Validità della notifica della sentenza tramite PEC

L'Agenzia delle Entrate di Fermo proponeva appello avverso una decisione della CTP di Ascoli Piceno notificata via PEC dal contribuente.

Quest'ultimo, nelle proprie controdeduzioni eccepiva la tardività dell'appello. 

Di contro l'Ufficio sosteneva la nullità della notifica tramite PEC della sentenza di primo grado eseguita dal contribuente, in quanto la notifica delle sentenze emesse dal giudice tributario deve avvenire secondo le previsioni dell'art. 38 del D.Lgs. 546/92.

I giudici anconetani, ritenendo che la tesi dell'Ufficio è in aperto contrasto con l'art. 4 DPR 68/2005, concludono per l'inammissibilità del ricorso in appello, in quanto la notifica della sentenza in oggetto da parte del contribuente sarebbe avvenuta correttamente.

Testo integrale della sentenza