Ordinanza del 28/03/2018 n. 7638/5 - Corte di cassazione

Validità della notifica: bastano rapporti precari e provvisori tra consegnatario e destinatario

In caso di notifica dell’accertamento fiscale nelle mani di soggetto diverso dal destinatario rileva, affinchè la notifica sia valida, che tra consegnatario e destinatario vi siano rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell’eseguita notificazione (Cass. 16164/2003). Con tale principio la Suprema Corte ha ribaltato l’esito del giudizio di appello in cui la CTR aveva ritenuto non sufficiente la circostanza che il consegnatario, dichiaratosi autorizzato alla ricezione dell’atto, avesse un regolare rapporto di lavoro che lo legava ad uno studio ubicato nel medesimo stabile del destinatario.

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