Sentenza del 15/01/2018 n. 55/1 - Comm. Trib. Prov. di Treviso

Validità della firma digitale solo per le notifiche via PEC.

La mera dicitura “firmato digitalmente” sull’atto notificato in forma cartacea non ha valore di sottoscrizione. L’art. 42 del DPR 600/73 ritiene, infatti, necessario che un atto cartaceo la cui notifica sia avvenuta in via ordinaria debba necessariamente recare una firma autografa. La CTP di Treviso, esponendo tali conclusioni, ha accolto il ricorso di una società che aveva eccepito la nullità dell’atto impugnato per la sua omessa sottoscrizione. Nel merito i giudici trevigiani hanno osservato come, solo nell’ipotesi di notifica via PEC, la firma avrebbe potuto essere digitale, anche al fine di consentire la verifica della correttezza della stessa da parte del ricevente.

Testo integrale della sentenza