Sentenza del 29/09/2017 n. 1507/4 - Comm. Trib. Prov. di Foggia

Validità della costituzione in giudizio telematica.

La costituzione in giudizio telematica di una parte è valida anche nei procedimenti già pendenti all’entrata in vigore del processo tributario telematico se non sono prospettate dalla controparte “le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte” (Cass. n. 7665/2016). La CTP di Foggia, rifacendosi al citato orientamento della Corte di Cassazione , ha respinto il ricorso del contribuente che, successivamente alla costituzione in giudizio telematica della controparte, aveva eccepito che le modalità telematiche avrebbero potuto essere applicate solo ai procedimenti relativi ai ricorsi notificati a partire dal mese successivo al termine indicato dall’art. 20 del D. M. 23-12-2013, n. 163. I giudici foggiani spiegano, altresì, come non esista alcun obbligo in capo al resistente di costituirsi secondo le forme adottate dal ricorrente, salva la necessità di proseguire con le forme telematiche in capo a chi tale modalità abbia adottato, ad eccezione della ipotesi di sostituzione del difensore.

Testo integrale della sentenza