Ordinanza del 25/05/2020 n. 9567/6 - Corte di cassazione

Validità della comunicazione di variazione del domicilio fiscale

La variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella annuale dichiarazione dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto il nuovo domicilio fiscale all’Amministrazione. Tale variazione, spiegano i giudici di Cassazione, deve essere esercitata in buona fede, nel rispetto del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. In base a tale ragionamento la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR molisana per violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 60 D.P.R. n. 600/73. Nel caso di specie è dunque nulla, e non inesistente, la notifica dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto dal contribuente tramite regolare comunicazione di variazione ex art. 58 D.P.R. n. 600/73.

Testo integrale dell'ordinanza