Sentenza del 07/03/2018 n. 494/6 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Validità dell’ipoteca sull’immobile assegnato all’ex coniuge

E’ valida l’iscrizione ipotecaria eseguita sull’immobile assegnato all’ex coniuge. Il contribuente comproprietario di una quota immobiliare dell’ex casa coniugale, assegnata in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio all’altro coniuge,  non può opporsi all’iscrizione ipotecaria sulla stessa quando il debito superi i 20000 euro e l’Ente per la riscossione abbia agito nei termini. I giudici di appello piemontesi, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno respinto l’appello del contribuente, muovendosi nel solco tracciato dalla Suprema Corte con la sentenza n° 15885 dell’11/7/2014 secondo cui “i creditori possono pignorare la casa assegnata dal giudice, con la sentenza di separazione, ad uno degli ex coniugi se quest’ultimo è anche proprietario dell’immobile”.

Testo integrale della sentenza