Sentenza del 30/05/2017 n. 500/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Valenza probatoria della “contabilità in nero”

La cd. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in grado di rendere inattendibili le scritture contabili ufficiali e decretando l’incombenza per il contribuente di fornire la prova contraria (ex multis Cass. 20094/14). Lo dicono i giudici della CTR abruzzese i quali, nel ritenere fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, precisano anche che le dichiarazioni dei terzi, raccolte dai verificatori, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili quali elementi di prova (Cass. 20032/2011). Nel caso di specie, infatti, la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente sostenendo che le motivazioni indicate dall’Ufficio non potessero assurgere a rango di prova.

Testo integrale della sentenza