Sentenza del 17/02/2021 n. 233/3 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna
Udienza pubblica e ragionevole durata del processo
La discussione della causa in pubblica udienza, nell'ambito del processo tributario, non costituisce diritto assoluto delle parti azionabile a richiesta. Pertanto, il collegio ha la facoltà di decidere della controversia in camera di consiglio, qualora ritenga che tale modalità sia l’unica in grado di assicurare la ragionevole durata del processo. Inoltre, nel caso di specie, la CTR ha riscontrato la sussistenza delle condizioni contenute nell'articolo 27, comma 2, del D.L. nr. 137 del 2020, ai fini dello svolgimento della causa nella camera di consiglio nel periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid 19. Inoltre, in punto di merito, costituisce abuso del diritto la condotta dell’operatore che, senza rispettare i limiti soggettivi e quantitativi (cd. contingente GATT) posti dai regolamenti europei in materia (n. 2000/1291/CEE, n. 2001/1047/CEE e n. 2002/565/CE), realizza operazioni di import-export, impiegando l’attività e i diritti derivanti dai titoli di un importatore tradizionale. Tale fattispecie, infatti, configura una violazione della disciplina unionale, volta ad ottenere un indebito vantaggio fiscale (ex multis Cass. n. 22185/2019).
Testo integrale della sentenza