Sentenza del 26/06/2017 n. 1621/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tributi regionali e interessi moratori

Il regime degli interessi più favorevole per il contribuente, fissato dall’art. 1, comma 165, l. 296/2006, si applica solo ai tributi degli enti locali e non anche ai tributi regionali. Tale comma è infatti ricompreso nel gruppo dei commi da 161 a 170 che fanno riferimento esclusivamente agli enti locali. I giudici della CTR toscana hanno così affermato che in caso di imposte regionali, trova applicazione il regime generale dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., secondo cui, qualora il ricevente sia stato in buona fede, gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.

Testo integrale della sentenza