Sentenza del 12/02/2021 n. 546/9 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Transfer pricing: l’elemento quantitativo è determinante nell’esame di comparabilità dei prezzi

In tema di operazioni intercompany, l’esame di comparabilità dei prezzi deve tenere conto dell’elemento quantitativo dell’ordine. Infatti, per la determinazione del prezzo di trasferimento occorre riferirsi all'art. 110, comma 7, del TUIR, che richiama le condizioni ed i prezzi che sarebbero pattuiti tra soggetti indipendenti, in regime di libera concorrenza e in circostanze compatibili. Tale disposizione recepisce l'art. 9 Modello di Convenzione OCSE, ai sensi del quale per rettificare le condizioni praticate tra imprese associate occorre paragonarle a transazioni simili non solo sotto il profilo del prezzo. Sulla base di tali principi, affermati da consolidata giurisprudenza europea e nazionale (Corte di Giustizia, 29 marzo 2001,C-163/99; Cassazione Sez. Civile, sent. 6 settembre 2017, n. 20805), la CTR lombarda ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di prime cure. Nel caso in esame, l'accertamento appare carente e lacunoso, in quanto l'Ufficio ha fondato le proprie ragioni esclusivamente su un campione non rappresentativo e senza basarsi sul metodo applicato dall'impresa.

Testo integrale della sentenza