Sentenza del 02/02/2016 n. 258/11 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Transfer pricing: incombe sull'Amministrazione l'onere di provare la fondatezza della pretesa.

I giudici bolognesi, in merito ad un contenzioso relativo alla presunte operazioni elusive di una società con le proprie controllate estere, hanno condiviso le motivazioni della sentenza appellata. La CTP aveva infatti accolto il ricorso della società contribuente ritenendo illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, sia per non aver dimostrato l'elusione fiscale e la convenienza economica della ricorrente a trasferire reddito alle consociate estere, sia perché aveva utilizzato il metodo di comparazione TNMM (Transactional Net Margin Method)sconsigliato dalla stessa amministrazione a vantaggio del metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price), utilizzato invece dalla ricorrente. La conclusione a cui giungono i giudici di appello, allineandosi alla sentenza 15642/2015 della Suprema Corte, è che in tema di transfer pricing incombe sull'amministrazione l'onere di provare la fondatezza della verifica. Nel caso di specie, tale onere, come dimostrato dai giudici di primo grado, e confermato nella sentenza in esame, risulta in definitiva non assolto in alcun modo dall'Amministrazione finanziaria.

Testo integrale della sentenza