Sentenza del 18/02/2020 n. 56/01 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Transfer pricing e consolidato fiscale

Il regime di “consolidato fiscale” non esclude l’autonomia e la soggettività tributaria delle società facenti parte del gruppo né comportata la disapplicazione delle disposizioni contenute nel TUIR. Ne consegue, nel caso di specie, l’applicabilità delle disposizioni in materia di transfer pricing, ex art. 110, comma 7, TUIR, alla società consolidante che, con intento elusivo, ha erogato finanziamenti infruttiferi a società estere appartenenti al gruppo. La CTR umbra ha, pertanto, censurato la mancata valutazione, da parte della società italiana, dei servizi di finanziamento infragruppo a favore di società estere allo stesso prezzo che avrebbe richiesto a società indipendenti nelle medesime condizioni di libero mercato. I giudici d’appello ritengono che, a fronte dell’indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso lo Stato estero, la reazione dell’ordinamento imponga la sostituzione del prezzo contrattuale nullo con il prezzo di mercato (Cass. n. 13387/2016). 

Testo integrale della sentenza