Sentenza del 07/06/2018 n. 2629/24 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Transfer pricing: accertamento non valido se basato su un indice diverso da quello utilizzato in sede di p.v.c.

In tema di verifica fiscale sul transfer pricing è illegittima la sostituzione dell’indice utilizzato in sede di contraddittorio (processo verbale di contestazione) con un indice diverso in fase di accertamento. La CTR lombarda, in base a tale principio, ha sposato la tesi dei primi giudici che già si erano pronunciati per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. Nei fatti l’indice preso inizialmente in esame per la contestazione alla società verificata era il ROS (risultato operativo medio per unità di ricavo). La società osservava che, non essendo possibile l’uniforme applicazione di tale indice all’ammontare di tutti i ricavi, occorreva prendere in considerazione i soli ricavi derivanti da transazioni infra gruppo. A questo punto l’Agenzia delle Entrate, in luogo di procedere alla semplice richiesta del conto economico relativo a tali operazioni, procedeva all’accertamento sulla base di un indice completamente diverso, il ROA (return on assets: utile operativo sul totale attivo). Sulla base di tale comportamento i giudici milanesi hanno quindi concluso per la mancanza di rispetto dell’obbligo di lealtà da parte dell’Ufficio che, vanificando completamente il senso del contraddittorio anticipato, ha utilizzato un metodo diverso nell’accertamento senza volere esplorare la possibilità di correggere la contestazione iniziale.

Testo integrale della sentenza